Entrerà in vigore domani 19 dicembre il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 131 del 1° ottobre 2018, che disciplina la distinzione tra prodotti di panificazione freschi da quelli derivanti da prodotti congelati.

Il pane denominato “fresco” è solo quello preparato secondo un processo di produzione continuo (non interrotto per un tempo superiore a 72 ore), privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante.

“Pane conservato o a durabilità prolungata” sono prodotti per cui viene utilizzato un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa. Sarà posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo. Importante dal punto di vista dell’impatto, dovrà essere esposto in scomparti appositamente riservati.

Per panificio invece si intende l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.

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