Dal 1° gennaio 2019 è obbligatoria la fattura elettronica tra privati. Ma chi riguarda? E cosa cambia nel concreto per i consumatori italiani?

Innanzitutto ricordiamo che la normativa riguardante la fatturazione elettronica non ha modificato quella riguardante gli scontrini e le ricevute fiscali.

Solo se il cliente consumatore finale richiede la fattura, questa dovrà essere elettronica.

Cos’è la fattura elettronica?

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea perché va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone e deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SDI). Le nuove fatture emesse o ricevute saranno realizzate in formato XML. Una volta emesse, le fatture saranno automaticamente recapitate al destinatario da un sistema dell’Agenzia delle entrate, il sistema SDI di interscambio.

La fattura elettronica verso i consumatori finali

Per chi emette fattura elettronica, il rapporto con i consumatori finali segue queste regole.

Il fornitore (titolare di Partita IVA) deve emettere fattura elettronica da inviare al SDI, dove inserirà nel campo “codice destinatario” il codice convenzionale “0000000” e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, dovrà compilare solo il campo “Codice Fiscale” del cessionario.

In questo modo il SDI fa arrivare questa fattura elettronica al consumatore finale, mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate (il cd. Cassetto fiscale).

Il fornitore dovrà comunque consegnare o spedire copia della fattura, in formato analogico o in formato digitale, all’acquirente.

Se un consumatore chiede a un commerciante al dettaglio la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino, il negoziante può rilasciare un’apposita quietanza con rilevanza solo commerciale e non fiscale e trasmettere la fattura al SDI entro i termini.

Il SdI verifica che la fattura contenga almeno i dati obbligatori ai fini fiscali e l’indirizzo telematico al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura. In caso di esito positivo il Sistema di Interscambio consegna la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.

I dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

Chi è escluso dall’obbligo di fatturazione elettronica

Ad essere esclusi sono i professionisti che si trovano nel regime dei minimi/forfettario e che fatturano sotto i 65 mila euro l’anno. Per gli esercenti e gli artigiani che operano solo con consumatori finali ed emettono scontrini e ricevute fiscali l’obbligo è rimandato.

Sono esonerati inoltre gli agricoltori in regime speciale, gli operatori sanitari (aziende sanitarie locali e ospedaliere, istituti di ricovero, farmacie, policlinici universitari, ambulatori specialistici ambulatoriali, iscritti all’Albo dei medici chirurghi, le imprese che effettuano cessione di beni e prestazione di servizi nei confronti di non residenti e le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd).

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