Prescrizione biennale di fatture non dovute: che fare?

Le bollette dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua
che riportino consumi superiori ai due anni,
oggi possono essere contestate e non devono essere saldate

 27 Gennaio 2021 Francesca Marras

Le bollette di energia elettrica, del gas e dell’acqua che riportino consumi superiori ai due anni, oggi possono essere immediatamente contestate e non devono essere saldate. Dal 1° gennaio 2019 (legge di bilancio 2018 – Legge 205/2017) è operativo, infatti, un termine di prescrizione biennale per la fatturazione nelle forniture di energia elettrica e gas.

A seguito del recente provvedimento dell’Antitrust, che ha sanzionato Eni, Enel e Sen per 12,5 milioni di euro complessivi, per ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dai consumatori.

Lo scopo di tale previsione normativa è stato quello di porre un freno al fenomeno delle cosiddette “maxi bollette”, cioè delle bollette molto elevate che si originavano a seguito di conguagli pluriennali presso numerose utenze elettriche e del gas.

“La prescrizione biennale delle principali utenze costituisce uno strumento essenziale che assicura una tutela alle famiglie da richieste di addebito impreviste, riconducibili ad errori di fatturazione da parte dei fornitori delle stesse utenze. Da gennaio 2020 il principio è applicabile anche alle fatture del servizio idrico”.

A tal proposito si consiglia di analizzare sempre, e con attenzione, le bollette di energia o del gas pervenute; in particolare quando queste presentino importi superiori alla media normalmente pagata e dopo aver controllato anche i periodi di consumo fatturati, per verificare la presenza di periodi prescritti.

Nel caso si riscontrassero importi prescritti, e quindi non dovuti, è necessario inviare una contestazione scritta al fornitore, con riferimento all’intervenuta prescrizione.

I venditori sono tenuti, in ogni caso, ad informare i clienti della possibilità di eccepire gli importi più vecchi di due anni, fornendo un modulo che faciliti la comunicazione di tale volontà (da rendere disponibile anche su sito internet e negli sportelli al pubblico) e i recapiti presso cui inviare la richiesta.

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