Il sovraindebitamento del consumatore: piccola guida pratica.

Il consumatore insolvente o in stato di crisi finalmente ha un’occasione concreta per risolvere il problema del sovraindebitamento: può sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con le indicazioni di tempi e modi per il superamento della crisi.

La proposta viene redatta con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ha contenuto libero, fatta salva l’indicazione dell’elenco di:
-tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute;
-cause di prelazione;
-consistenza e composizione del patrimonio del debitore;-
atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
– dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
-stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La valutazione di rilevanza deve avvenire su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti della sua famiglia in base alla scala di equivalenza Isee.

Il debitore è così tenuto a presentare la domanda di esdebitazione, tramite il supporto dell’Organismo di Composizione della Crisi, alla quale dovrà allegare una serie di documenti volti a comprovare il proprio status economico nonché una corretta individuazione di tutti i creditori.

La domanda è poi completata da una relazione particolareggiata redatta dal professionista dell’Organismo di Composizione della Crisi che attesta la veridicità e le cause del dissesto finanziario, nonché la mancanza di utilità economiche, tali da soddisfare la massa creditoria. È rimessa, altresì, al professionista nominato anche la valutazione del merito creditizio riconosciuto al debitore in relazione ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito.

Infine, il Giudice, acquisita tutta la documentazione e le informazioni utili, valutata la meritevolezza del debitore, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione. Tale decreto potrà essere opposto dai creditori nel termine di trenta giorni.
Il Giudice, instaurato il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al Tribunale.

L’ADOC, Associazione di Difesa e Orientamento dei Consumatori, è a disposizione di consumatori ed utenti che vogliano valutare la possibilità di avvalersi di detta procedura.

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