PARTE PRIMA

Art. 1

(Costituzione, sede, durata)

E’ costituita, nella regione Puglia, l’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori. Essa è denominata, in forma abbreviata, “ADOC – PUGLIA”. L’Associazione ha sede in Bari. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2

(Scopi ed obiettivi)

L’Associazione svolge attività di utilità sociale e senza fini di lucro in tutto il territorio regionale, in via autonoma. Aderisce, facendole proprie, alle iniziative dell’ADOC Nazionale che ha sede in Roma. Essa ha come scopo statutario la difesa dei consumatori utenti attraverso un ‘azione che garantisca e tuteli una migliore qualità della vita.

In particolare, l’associazione intende perseguire i seguenti scopi:

– dar vita ad un associazionismo che sia un momento di coagulo dei reali interessi dei consumatori e degli utenti e che si ponga come valido interlocutore in un azione di stimolo verso le Istituzioni e tutte quelle forze economiche, sociali e finanziarie che operano nel vasto settore del consumo e dei servizi;

– tutelare il consumatore e l’utente anche giuridicamente, con particolare riferimento alle controversie insorte con i produttori di beni e con fornitori di servizi pubblici e privati;

– promuovere e patrocinare riunioni, conferenze e dibattiti al fine di divulgare le problematiche connesse con i propri fini istituzionali:

– istituire corsi di studio e formazione professionale al fine dì promuovere l’informazione, l’educazione e I orientamento al consumo;

– favorire la costituzione di associazioni e organismi aventi come scopo un’attività finalizzata al miglioramento della qualità della vita attraverso prove sui prodotti e una corretta pubblicità;

– promuovere studi, ricerche, progetti, utilizzando anche le fonti dì finanziamento previsti da leggi che contribuiscono al miglioramento della qualità dei beni e dei prodotti, alla tutela della salute, alla riduzione delle nocività. con un azione di stimolo e di vigilanza sugli effetti dello sviluppo tecnologico nei processi produttivi;

– realizzare interventi a livello regionale miranti alla regolamentazione dei vari settori dì consumo e dei servizi per consentire, con una vasta operazione d’informazione, una migliore e più razionale distribuzione dì beni e servizi;

– promuovere e patrocinare ogni possibile altro intervento che possa costituire valida alternativa per un miglioramento del livello socio-economico dell’utenza e per lo sviluppo etico-culturale dei consumatori.

L’Associazione intende quindi stimolare, a livello regionale, un’attività legislativa e regolamentare tesa ad una normazione che tuteli gli interessi dei consumatori e degli i utenti favorendo l’informazione, la promozione e l’educazione dei cittadini sui propri diritti fondamentali.

L’Associazione può partecipare in Istituti, Associazioni, Comitati, Commissioni e Consulte regionali che abbiano scopi analoghi o integrativi a quelli stabiliti dal presente Statuto.

PARTE SECONDA

Art. 3

(Soci)

L’Associazione è costituita da soci. Sono soci le persone fisiche e giuridiche che si iscrivono alle Associazioni Provinciali della regione Puglia senza limitazioni nella partecipazione alla vita associativa e che, attraverso i propri delegati provinciali, concorrono all’approvazione e alle modifiche dello Statuto, dei Regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione Regionale.

Secondo le norme statutarie, i soci delegati eleggono il Presidente, i componenti il Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Probiviri. Tutti Ì soci sono eleggibili negli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile, ed in forza delle regole liberamente adottate nelle assemblee provinciali.

La partecipazione congressuale è garantita comunque dalla pubblicità delle convocazioni e dalle relative deliberazioni degli organi sociali.

Art. 4

(Doveri)

I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi sociali ed all’espletamento dei compiti loro attribuiti dall’Associazione. I soci sono obbligati al versamento della quota annuale ed a quelle altre contribuzioni richieste per il godimento dei servizi sociali.

Essi sono obbligati all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

(Decadenza)

La qualità di socio si perde per morte, dimissioni notificate per iscritto, morosità, per radiazione. Può essere radiato il socio che venga meno agli obblighi derivanti dal presente Statuto o che danneggi, in qualsivoglia modo, gli interessi dell’Associazione o compia azioni incompatibili con i fini della medesima. La radiazione deve essere deliberata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dal Comitato Direttivo.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e devono corrispondere quelli maturati; né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

PARTE TERZA


Art. 6

(Rappresentanze provinciali)

L’ADOC – PUGLIA può istituire proprie rappresentanze provinciali nella regione con finalità, modalità ed organi sociali simili previsti dal presente Statuto.

Tali rappresentanze decidono autonomamente sulle attività a livello provinciale in conformità con gli indirizzi, gli scopi e gli obiettivi di cui all’art. 2 del presente Statuto, nonché delle direttive dell’ADOC nazionale.

Esse saranno denominate ADOC con l’aggiunta del nome di localizzazione geografica provinciale.

Art. 7

(Autonomia delle rappresentanze provinciali)

Le rappresentanze provinciali sono organismi giuridicamente e amministrativamente autonomi e rispondono direttamente, tramite il proprio rappresentante, dei comportamenti posti in essere e di ogni obbligazione assunta.

L’ADOC – PUGLIA non risponde, a qualsiasi titolo, ragione o causa, o in specie, per il fatto dell’adesione delle rappresentanze provinciali all’Associazione regionale, né delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture o dalle persone che le rappresentano nonché, di eventuali iniziative od attività poste da queste in essere lesive al nome e all’immagine dell’Associazione regionale; ovvero difformi dagli indirizzi, scopi ed obiettivi di cui ali ‘art. 2 del presente Statuto.

I rapporti amministrativi della tenuta degli iscritti relativi al tesseramento, interventi di natura finanziaria disposti dall’ADOC – PUGLIA a favore ed in collaborazione con le rappresentanze provinciali, costituiscono un fatto organizzativo e di assistenza propria dell’Associazione regionale senza assunzione alcuna di corresponsabilità da parte di quest’ultima.

PARTE QUARTA

Art. 8

(Rappresentanza regionale)

L’ADOC – PUGLIA è costituita in via associativa da tutte le ADOC della stessa regione. L’ADOC – PUGLIA rappresenta l’ADOC Nazionale ed è organismo primario di direzione e rappresentanza politica nell’ambito della propria regione.

L’ADOC – PUGLIA coordina, nella regione, tutte le ADOC ivi esistenti, svolgendo compiti analoghi a quelli che il nazionale assolve su tutto il territorio in conformità degli scopi istitutivi indicati all’articolo 2 del presente Statuto.

Promuove, inoltre, tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell’Associazione per la politica dei consumatori nella regione.

Art. 9

(Compiti)

L’ADOC – PUGLIA, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) è la struttura a cui è demandata le gestione dei rapporti e il confronto con l’Ente Regione;

b) è la sede di ricerca e di elaborazione della politica consumerista di carattereregionale;

c) è la sede in cui si realizza la sintesi e la necessaria coerenza tra le scelte e le politiche generali con le esigenze dei consumatori e utenti nella regione;

d) sostiene lo sviluppo della bilateralità del confronto, della Conciliazione e Arbitrato;

e) è la sede di verifica della politica dei servizi e della legislazione di interesse regionale;

f) svolge compiti di coordinamento e orientamento sulle politiche organizzative delle ADOC Provinciali;

g) in stretto raccordo con la struttura nazionale assume responsabilità di gestione sulla formazione, sull’attività cooperativistica, sul terzo settore, l’attività “no profit” ed il volontariato;

h) è titolare, su delega del nazionale, dei rapporti internazionali inerenti il proprio territorio.

Per le controversie gestionali che si dovessero manifestare nelle ADOC Provinciali. l’ADOC – PUGLIA è la prima istanza cui trasferire il confronto per la soluzione di tali problemi.

L’ADOC nazionale è obbligata a procedere nei confronti dell’ADOC – PUGLIA nel caso in cui quest’ultima non dovesse assumere la controversia gestionale per la sua soluzione,

Art. 10

(Organi)

Sono Organi dell’ADOC – PUGLIA:

– il Comitato Direttivo;

– il Presidente;

– il Collegio dei Revisori dei Conti;

– il Collegio del Probiviri.

La composizione e compiti degli Organi sono regolati dallo Statuto dell’ADOC – PUGLIA.

Art. 11

(Comitato Direttivo)

II Comitato Direttivo è l’organo di direzione politica ed organizzativa. Esso è responsabile dell’attuazione, nel proprio ambito regionale, delle delibere congressuali dell’ADOC – PUGLIA e di quella nazionale verificandone l’applicazione.

Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto. Il Comitato Direttivo è costituito da un numero variabile da 7 a 15 componenti eletti dal Congresso Regionale per la durata di quattro anni. I componenti il Comitato Direttivo sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di un componente, il Comitato Direttivo, nella prima riunione utile, provvede alla sua sostituzione.

Il componente cooptato durerà in carica fino al termine del mandato del Comitato stesso. Il Comitato Direttivo, su designazione del Presidente, può eleggere al suo interno un

vice Presidente.

Il Comitato Direttivo ha inoltre i seguenti compiti:

a) eleggere al proprio interno il Presidente;

b) fissare gli orientamenti per la politica dei servizi;

c) approvare i bilanci, preventivo e consuntivo;

d) deliberare sull’acquisto, l’alienazione e la permuta di beni immobili o mobili dell’associazione, nonché l’accettazione di eredità, legati e donazioni;

e) adempiere a tutto quanto previsto dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità;

f) decidere sulle domande di ammissione dei nuovi soci, non persone fisiche;

g) convocare il Congresso regionale sulla base delle norme contenute nel Regolamento Nazionale.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, o nel caso ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti lo stesso.

Delle riunioni del Comitato Direttivo verrà trascritto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà redatto dal Presidente o da un segretario designato per l’occasione. Per la validità delle riunione del Comitato Direttivo è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti, fatte salve le ipotesi di maggioranza qualificata previste dal presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Qualsiasi attività svolta dai componenti il Comitato Direttivo, nell’interesse dell’associazione, è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate per incarichi conferiti dallo stesso e risultanti da verbale.

Art. 12

(Presidente Regionale)

II Presidente regionale è il legale rappresentante dell’Associazione nella Regione. Rimane in carica quattro anni e può essere rieletto, dal Comitato Direttivo, più volte consecutivamente ed esercita le proprie funzioni sino alla data di effettivo insediamento del nuovo Presidente

Art. 13

(Competenze del Presidente Regionale)

Il Presidente Regionale ha il compito di:

a) convocare il Comitato Direttivo mediante lettera raccomandata almeno dieci (l0) giorni prima della data di convocazione;

b) curare l’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo;

e) assicurare il coordinamento delle attività del Comitato Direttivo e delle ADOC Provinciali rispetto alle direttive di ordine generale emanate dal Comitato Direttivo stesso;

d) in caso di assenza o impedimento del Presidente, quest’ultimo è sostituito dal vice Presidente il quale, comunica quanto prima al Presidente gli atti compiuti in sua vece;

e) il Presidente può affidare specifici incarichi operativi, anche di gestione amministrativa, a componenti il Comitato Direttivo e ad esperti esterni.

Art. 14

(Responsabilità personale del Presidente Regionale)

Gli atti compiuti dal Presidente regionale, o dal suo vice Presidente, contro o senza la deliberazione del Comitato Direttivo, o che sono comunque contrastanti con le norme dello Statuto, del regolamento o di altre disposizioni aventi efficacia generale emanate dagli Organi deliberativi centrali, ricadono sotto la responsabilità personale di chi li ha compiuti.

Art. 15

(Collegio dei Revisori dei Conti)

La gestione dell’associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti eletti tra i non soci nel congresso regionale e durano in carica quattro anni.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione sui bilanci annuali e potranno accertare la consistenza dì cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.

II Collegio elegge il Presidente che dura in carica quattro anni.

Il Collegio partecipa senza diritto dì voto all’adunanza del Comitato Direttivo.

Art. 16

(II Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri giudica i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi statutari provinciali.

Il Collegio giudica altresì, in un’unica istanza, i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di destituzione dalla carica e dì espulsione dagli organi delle strutture statutariamente competenti.

II Collegio è costituito da tre componenti eletti dal Congresso regionale fra gli iscritti. Al suo interno nomina un Presidente. I componenti il Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche negli organi dell’Associazione regionale.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal regolamento dì attuazione allegato al presente Statuto.

PARTE QUINTA

Art. 17

(Patrimonio ed esercizio finanziario)

Il patrimonio è costituito:

1) da beni immobili comunque acquisiti dall’Associazione;

2) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali, la cui entità percentuale viene definita annualmente dal Comitato Direttivo salvo deliberazioni diverse da stabilire con l’ADOC nazionale e le ADOC provinciali della Puglia;

b) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;

c) da sottoscrizioni volontarie;

d) dai versamenti dello Stato, delle Regioni, delle Province. dei Comuni. dell’Unione Europea, dagli organismi internazionali ed organizzazioni estere dei paesi stranieri o di ogni ente pubblico o privato italiano o straniero erogati per l’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali;

e) da ogni altro provento consentito dalla legge ed approvato dal Comitato Direttivo.

L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18

(Comitato Tecnico-Scientifico)

II Comitato Direttivo, per la realizzazione degli scopi e l’attuazione dei programmi formulati per le iniziative nei vari settori di intervento, potrà essere coadiuvato da un Comitato Tecnico-Scientifico di esperti scelti dal Presidente e condivisi dal Comitato Direttivo.

I componenti il Comitato Tecnico-Scientifico, dovranno essere selezionati tra gli esperti di comprovata levatura regionale nei campi della scienza, della tecnica e delle professioni.

II Comitato Tecnico-Scientifico agirà in stretta collaborazione con il Presidente.

Il Comitato Tecnico-Scientifico potrà contribuire alla redazione e alla realizzazione di iniziative nei vari settori di intervento ed esprimere, su richiesta del Presidente, pareri tecnici sui programmi dell’Associazione.

I componenti il Comitato Tecnico-Scientifico potranno essere scelti anche tra i non associati.

Art. 19

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato da un Congresso Straordinario attraverso il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi (2/3).

In caso di scioglimento, il Congresso Straordinario dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad Enti o Associazioni aventi analoghe finalità.

Art. 20

(Regolamento)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e programmarne le iniziative, l’Associazione potrà predisporre appositi regolamenti interni sentita l’ADOC nazionale.

Le norme del presente Statuto saranno integrate da un regolamento emanato dal Comitato Direttivo nazionale.

Art. 21

(Norme transitorie)

In attesa di attivare gli organismi previsti dal presente Statuto, i delegali provinciali della regione Puglia possono nominare, separatamente, il Presidente, i componenti il Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Probiviri.

Art. 22

(Clausola Generale)

Le disposizioni eventualmente contrastanti con lo Statuto nazionale sono considerate inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle dell’ADOC nazionale. Comunque, per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge.